Con la circolare n. 13 del 13 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai requisiti necessari per la fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese “energivore” e “non energivore, istituiti dal governo con l’obiettivo di mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale.
Rispetto alle disposizioni del DL 17/2022 (convertito in legge del 27 aprile 2022 n. 34) e del DL 21/2022, le misure approvate con la pubblicazione in GU del c.d “Decreto Aiuti” (decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50) avevano già aumentato il valore dei crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (anche autoprodotta) e gas naturale.
Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per accedere al credito e la misura spettante con l’aiuto delle tabelle riepilogative che forniscono un quadro complessivo delle agevolazioni previste e delle modalità di utilizzo.
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IMPRESE ENERGIVORE – ENERGIA ELETTRICA
TIPOLOGIA | REQUISITI SOGGETTIVI | REQUISITI OGGETTIVI | AGEVOLAZIONE | ||
I TRIM 2022 | II TRIM 2022 | ||||
IMPRESA ENERGIVORA | Acquista energia elettrica | Opera nei settori indicati dall”Allegato 3 delle linee guida CE
oppure Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20% |
Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% | Credito di imposta del 20% sulla spesa energetica | Credito di imposta del 25% sulla spesa energetica |
ed è ricompresa negli elenchi CSEA del 2013 e del 2014 | |||||
Produce e autoconsuma energia elettrica | Opera nei settori indicati dall’Allegato 3 delle linee guida CE
oppure Opera nei settori indicati dall’Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20% |
Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30% | Credito di imposta del 25% sui kWh prodotti e autoconsumati nel II trimestre 2022, valorizzati al PUN del II trimestre 2022 | ||
ed è ricompresa negli elenchi CSEA del 2013 e del 2014 |
2. IMPRESE NON ENERGIVORE – ENERGIA ELETTRICA
TIPOLOGIA | REQUISITI SOGGETTIVI | REQUISITI OGGETTIVI | AGEVOLAZIONE | ||
I TRIM 2022 | II TRIM 2022 | ||||
IMPRESA NON ENERGIVORA | Acquista energia elettrica | Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh | Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% | Credito di imposta del 15% sulla spesa energetica | |
Produce e autoconsuma energia elettrica | Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30% | Credito di imposta del 15%* sui kWh prodotti e autoconsumati valorizzati al PUN del II trimestre 2022 |
3. IMPRESE GASIVORE – GAS NAURALE
TIPOLOGIA | REQUISITI SOGGETTIVI | REQUISITI OGGETTIVI | AGEVOLAZIONE | ||
I TRIM 2022 | II TRIM 2022 | ||||
IMPRESA GASIVORA | Acquista gas naturale | Opera nei settori indicati dall’Allegato 1 del DM 541/2021 e ha consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh | Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% | Credito di imposta del 10% sui consumi non termoelettrici | Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici |
4. IMPRESE NON GASIVORE – GAS NAURALE
TIPOLOGIA | REQUISITI SOGGETTIVI | REQUISITI OGGETTIVI | AGEVOLAZIONE | ||
I TRIM 2022 | II TRIM 2022 | ||||
IMPRESA NON GASIVORA | Acquista gas naturale | – | – | – | Credito di imposta del 25% sui consumi non termoelettrici |
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d’imposta è “6960” e va inserito nel modello F24, da presentare solo tramite servizi telematici, nella “sezione erario”:
- in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure
- nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.