Obblighi informativi per imprese che ricevono contributi pubblici

Dal 1° gennaio sono attivi i controlli relativi all’obbligo di pubblicità e trasparenza a cui sono sottoposti i beneficiari di aiuti, contributi e sovvenzioni pubbliche.

Al fine di evitare possibili sanzioni, è bene ricordare che la Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (GU. n.151 del 29 giugno 2019) prevede precisi obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi pubblici, individuati come “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

L’obbligo di pubblicazione può essere assolto in maniera differente a seconda della tipologia di beneficiario:
  • i soggetti di cui all’articolo 1, comma 125 (associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori e utenti, associazioni, Onlus e fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018).
  • I soggetti beneficiari ai sensi del comma 125-bis, i quali esercitano le attività di cui all’articolo 2195 c.c. (ovvero gli imprenditori e le imprese) devono pubblicare, nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018). I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo obbligo di pubblicazione, delle stesse informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il mancato rispetto delle disposizioni di pubblicizzazione degli aiuti comporta, a partire dal 1°gennaio 2020, importanti sanzioni che vanno da un minimo dell’1% dell’erogato (con un minimo di 2000 euro), fino ad un massimo (in caso di non ottemperanza e non pagamento della sanzione di cui sopra) che può arrivare alla restituzione dell’intero importo erogato.

Nel dettaglio:

Si segnala, in primo luogo, che il decreto parla di somme “effettivamente erogate”, quindi prevale il criterio per cassa per la verifica dell’esercizio interessato al contributo e alla successiva pubblicazione.

In secondo luogo, le disposizioni contenute nelle modifiche introdotte dal Decreto Crescita, sembrano stabilire che l’obbligo di trasparenza riguarda solo “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Pertanto, l’obbligo coinvolge gli aiuti di Stato, ossia incentivi connotati da selettività; non sono, invece, soggetti alla disciplina ad oggetto, trattandosi di misure generali, ad esempio, il credito d’imposta R&S, il superammortamento e l’iperammortamento.

Infine, l’articolo 127 chiarisce che “Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione […] non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.”

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